di Ettore Trizzino operatore di diritto del Centro di Ascolto Tel. D (disability)

Con la sentenza n. 4571/2026 il Consiglio di Stato, nel riformulare parzialmente una sentenza del Tar Calabria, affronta il problema della corretta determinazione della componente economica di un progetto individuale, ex art. 14 della legge 328 del 2000, ed in particolare la legittimità della quota posta a carico del beneficiario e del suo nucleo familiare.
In particolare, nel caso in specie, il TAR riteneva legittima la determinazione, compiuta dal Comune, della quota di compartecipazione del beneficiario al progetto individuale fatta con riferimento all’ISEE familiare e non a quello socio sanitario c.d. ristretto.
Da ciò conseguiva che, per quello che qui interessa, venivano valorizzati, ai fini della quantificazione del reddito anche il reddito della famiglia e la capacità economica dei soggetti tenuti agli obblighi alimentari ex artt. 433 e 438 c.c. .
Preme qui rilevare un fondamentale passaggio della sentenza del TAR sul quale interviene il giudice d’appello e che è probabilmente una delle questioni cardine in materia di disabilità e cioè la discrezionalità della Pubblica Amministrazione nell’erogazione di fondi per le prestazioni da fornire alle Persone con disabilità.
Il TAR, infatti, contrariamente a quanto chiesto dal ricorrente, riconosce che l’Amministrazione ha discrezionalità nel modulare le prestazioni da erogare in base alle risorse disponibili e fornisce, quindi, una lettura, definita dal Consiglio di Stato, “elastica”, dei criteri per la valutazione della capacità economica estendendola alle risorse dell’intero nucleo familiare.
Con riguardo a questo importantissimo criterio interpretativo il Consiglio di Stato, nell’osservare che la sentenza del Tar si pone nel “solco di un orientamento che valorizza la dimensione finanziaria dell’azione amministrativa e la necessità di graduare la misura delle prestazioni in funzione della sostenibilità economica,” affronta tale problematica intervenendo “pragmaticamente”, con un approccio basato sostanzialmente sulla normativa di settore approfondendo l’analisi e la corretta applicazione del sistema ISEE ed in particolare quello socio sanitario c.d. “ristretto”.
Con la sentenza in commento si afferma, infatti, che le esigenze di equità o contenimento della spesa pubblica sono già state bilanciate e tenute in considerazione in via generale ed astratta dal legislatore nella normativa relativa all’ISEE, “sicché ogni ulteriore correttivo introdotto in via amministrativa si tradurrebbe in un’inammissibile deroga a un livello essenziale delle prestazioni”. Ed a tale riguardo la decisione richiama l’art. 2 del d.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159, che rende l’ISEE lo “strumento unificato di valutazione della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate, che hanno valore di livello essenziale delle prestazioni ai sensi dell’art. 117, comma 2, lett. m), Cost.”
La sentenza stabilisce chiaramente che l’ISEE è il parametro esclusivo e vincolante per determinare la capacità contributiva e non può essere integrato da ulteriori criteri.
Ne consegue che, quando come nel caso in specie, l’ISEE socio sanitario c.d. ristretto è pari a zero non vi è nessuna capacità contributiva del beneficiario e, pertanto, non vi può essere nessuna forma di compartecipazione.
Ammettere, in tali casi, l’esistenza di una capacità contributiva violerebbe l’art. 53 della costituzione perchè si includerebbero “componenti assistenziali” che devono, invece, essere esclusi.
Con riguardo all’estensione ai fini della valorizzazione delle contribuzioni anche alla capacità reddituale dei genitori sempre con riguardo all’ISEE socio-sanitario la sentenza richiama l’art. 6 del d.P.C.M. n. 159/2013 che prevede espressamente che, per le prestazioni sociosanitarie erogate a soggetti maggiorenni, deve farsi riferimento al nucleo familiare “ristretto” che è composto esclusivamente dal beneficiario, dal coniuge e dai figli, con esclusione, quindi, di altri familiari,
Ne consegue che i genitori del disabile maggiorenne, anche se conviventi, non vanno considerati ai fini della compartecipazione.
Nel caso in specie, quindi, il TAR, ha errato nel ritenere legittimo il comportamento del comune che ha illegittimamente fatto riferimento all’ISEE familiare invece che all’ISEE ristretto socio-sanitario, in violazione della predetta normativa.
Viene rilevata, altresì, l’irrilevanza, degli obblighi alimentari di cui agli artt. 433 e 438 c.c., in quanto la normativa codicistica è estranea al sistema ISEE che è un sistema chiuso, e non prevede l’utilizzazione di criteri ulteriori o integrativi basati su istituti diversi da quelli previsti dalla norma. Ed invero, l’art. 2 comma 6 del D.Lgs 130 del 2000 prevede espressamente che la disciplina dell’ISEE non incide su quella civilistica degli obblighi alimentari e che quest’ultima non può essere interpreta nel senso di concedere agli Enti erogatori la facoltà di valorizzare gli obblighi alimentari previsti dal codice civile per la concessione delle prestazioni.
La sentenza affronta anche il problema dell’inclusione dei trattamenti assistenziali quali la pensione di invalidità e l’indennità di accompagnamento, precisando ancora una volta[1] che essi non costituiscono espressione di capacità contributiva, in quanto hanno “natura meramente compensativa della condizione di disabilità e hanno una finalità di sostegno alla persona priva di autonomia”.
Anche in questo la motivazione si basa su quanto chiaramente espresso da una norma e cioè l’art. 2 sexies del d.L. 42 del 2016, rubricato “Isee con nuclei familiari con componenti con disabilità”, che prevede espressamente che “sono esclusi dal reddito disponibile ex art. 5 del d.L. 2001 del 2011, i trattamenti assistenziali previdenziali e indennitari laddove non rientranti nel reddito complessivo Irpef”
Pertanto, “neppure tali somme possono essere valorizzate né direttamente, né indirettamente per determinare la compartecipazione al costo delle prestazioni sociali agevolate.”
In conclusione può affermarsi che il Consiglio di Stato, basandosi su un attento esame della normativa di settore che porta a configurare, in maniera inequivocabile, il fondamentale principio del sistema chiuso e inclusivo dell’ISEE, ha chiarito e precisato i pregnanti limiti che incontra la configurazione della compartecipazione in un progetto individuale ex art. 14 della legge 328 del 2000 per una Persona maggiorenne con disabilità ed ISEE socio sanitario “ristretto”.
Oggi che, normativamente, il progetto individualizzato ex art.14 della L.328/2000 si è “evoluto” a progetto di vita in forza dell’art.18 del D. Legs n.62/2024, non si ravvisano motivi ostativi perché i principi che in detto ambito, risultano delineati dal CdS, possano trovare pienamente applicazione anche con riguardo al neo procedimento introdotto con il succitato decreto delegato di riforma della disabilità come rielaborata in sede di Legge delega n.227/2021.
Infine, si ritiene che la condanna alle spese dell’Amministrazione induce a ritenere che occorre fare tesoro di tali chiare e precise indicazioni provenienti dal Consiglio di Stato, al fine di evitare, sia aggravi di spese all’Amministrazione, sia per non aggravare le Persone con disabilità grave e i loro familiari di ulteriori oneri e pesi.
[1] Il CdS richiama le proprie sentenze Sez. III: 13 novembre 2018, n. 6371; 4 marzo 2019 n. 1458; 10 dicembre 2020, n. 7850)

