La gestione del patrimonio nell’amministrazione di sostegno: il sottile confine tra buona fede e responsabilità penale.

di Giuseppe Alletto*

L‘amministrazione di sostegno è un istituto introdotto nel nostro ordinamento dalla Legge n. 6 del 2004, disciplinato a partire dall’articolo 404 del Codice Civile, con lo scopo di affiancare e proteggere le persone che si trovano nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi. Spesso questo delicato compito viene affidato ai familiari più stretti, come figli o coniugi, i quali agiscono mossi da affetto e spirito di solidarietà. Tuttavia, una recente e importante pronuncia della Corte di cassazione, la sentenza n 3252 depositata in data 27 gennaio 2026, invita a riflettere sull’estrema cautela che questa funzione richiede, specialmente nella gestione del denaro dell’assistito.

Sebbene con riguardo alla disciplina normativa sull’AdS si prospettano a breve modifiche di una certa importanza, in forza della delega conferita al governo Italiano mediante l’art.17 della. Legge n.167 del 10/1172025 – link: https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2025;167 ), la succitata sentenza della Suprema Corte delinea chiaramente la natura giuridica dell’amministratore di sostegno, anche quando il ruolo è ricoperto da un familiare che opera gratuitamente, e riconduce la figura a tutti gli effetti a quella del “pubblico ufficiale”.

La vicenda esaminata dai giudici ha riguardato un’amministratrice di sostegno che aveva trasferito le somme della pensione della madre anziana sul conto corrente del proprio marito. La difesa ha sostenuto che l’azione era guidata dalla buona fede; infatti, il denaro serviva sia a rimborsare il coniuge per le spese anticipate di tasca propria per il mantenimento dell’anziana nella casa di riposo, sia a proteggere quel patrimonio da un contenzioso economico nato con la struttura stessa. Nonostante queste motivazioni e la chiara assenza di un intento predatorio originario, i giudici hanno confermato la condanna per il reato di peculato, previsto dall’articolo 314 del Codice Penale.

Il punto centrale stabilito dalla Corte riguarda, come sopra evidenziato, la natura giuridica di chi ricopre questo ruolo. L’amministratore di sostegno, anche se è un parente che opera gratuitamente, è a tutti gli effetti un pubblico ufficiale. Questo significa che esercita una funzione pubblica regolata dalla legge e che del suo operato deve rispondere, non solo al proprio buon senso, ma prima di tutto all’ordinamento giuridico e al giudice tutelare.
Secondo la Cassazione, il reato si configura nel momento stesso in cui il denaro esce dal conto del beneficiario e transita su un conto altrui non autorizzato, poiché in questo modo l’assistito perde il controllo diretto sulle proprie risorse e l’amministratore ne dispone come se fosse il proprietario assoluto. La legge non ammette forme di autocompensazione. Se un familiare anticipa dei soldi per conto del beneficiario, non può riprenderli autonomamente dai conti di quest’ultimo, ma deve documentare con precisione ogni spesa e attendere le necessarie verifiche o autorizzazioni. Allo stesso modo, per tutelare i risparmi da
eventuali liti con soggetti terzi, non bisogna svuotare i conti, ma percorrere le normali vie legali e i rimedi previsti dal diritto.

Si ritiene che con tale orientamento giurisprudenziale non si intende colpevolizzare i comportamenti guidati da un affetto genuino, ma vuole inviare un messaggio informativo chiaro a tutti gli amministratori di sostegno, siano essi familiari dell’assistito o terzi professionisti del settore, circa la natura pubblicistica della loro funzione, parificata appunto a quella di un pubblico ufficiale. Tale natura comporta che la vicinanza familiare e l’agire in buona fede non eliminano gli obblighi di trasparenza e rigore imposti dalla legge.

Ogni operazione deve rispecchiare fedelmente la realtà dei fatti all’interno dei rendiconti presentati regolarmente al giudice tutelare. Proteggere una persona vulnerabile significa anche muoversi con la massima precisione amministrativa, tenendo sempre separati i patrimoni personali da quelli dell’assistito ed evitare che una “mera disattenzione gestionale” si possa trasformare in un possibile problema giudiziario.

*operatore del centro di Ascolto telefono D ( disability)

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