Le brevi considerazioni che seguono trovano la loro premessa nel webinar del 17 settembre del 2025, dal titolo “PEI: pronti per il nuovo anno scolastico?”, organizzato dall’Associazione “Vorrei prendere il treno” e dalla “Federazione Osservatorio182 “, condotto da Giovanna Nones. Nello specificico gli spunti sono tratti dalle risposte fornite in detto webinar dalla Presidente Evelina Chiocca e dall’Avv. Walter Miceli dello Osservatorio182.
I conduttori dell’importante momento formativo mi hanno fornito l’occasione di riflettere sul linguaggio sovente utilizzato in ambito scolastico da parte dei diversi attori che partecipano al processo inclusivo (compresi i genitori), che conduce a considerare un “caso” l’alunno o lo studente/studentessa con disabilità affidato al docente di sostegno. “Caso” che, tra l’altro, in alcuni momenti della giornata ha bisogno di essere anche “coperto”. Dice l’Avv. Miceli che questa espressione disvela una percezione della disabilità come un problema all’interno del gruppo classe che meriterebbe un intervento urgente, quasi al di fuori delle attività fisiologiche della scuola.
Le due espressioni conducono a valutare negativamente la loro portata “non inclusiva”, sia da un punto di vista sociologico ( il “caso” ad esempio riporta mentalmente al caso clinico, caso di cronaca, altro) che giuridico. Ovviamente le considerazioni sul primo versante le lascio fare ai relativi esperti.
Io mi soffermerò in queste brevi ulteriori righe a verificare “in diritto” se l’utilizzo di tali espressioni, da parte di professionisti deputati all’educazione, alla integrazione e inclusione scolastica degli alunni-studenti e studentesse con disabilità, siano sufficientemente supportate nel nostro ordinamento giuridico e se esse, addirittura, possano anche risultare stridenti con la legge.
A tal riguardo cominciamo con ricordare che l’art 13, comma 6, della L. 104/92 dispone che “Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipando alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti”.
Si aggiunga che l’art. 15/10 dell’O.M. n. 90/2001 precisa che: “I docenti di sostegno, a norma dell’art. 315, comma quinto, del D.Lvo n.297/1994, fanno parte del Consiglio di classe e partecipano, pertanto, a pieno titolo alle operazioni di valutazione, con diritto di voto per tutti gli alunni della classe”.
Da qualche giorno, infine, è stato pubblicato in G.U. n. 223 del 25 settembre 2025, il D.P.R. 8 agosto 2025, n. 135, che entrerà in vigore il prossimo 10 ottobre e che contiene il Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, in materia di valutazione degli studenti del secondo ciclo di istruzione.
Ebbene, anche mediante questo regolamento, con il quale si è inteso sostituire in modo generalizzato il termine alunni con studenti e studentesse, all’art. 1 viene confermata la volontà del legislatore di mantenere ferma la previsione secondo cui «I docenti di sostegno, sono contitolari della classe e che partecipano alla valutazione di tutti gli studenti e di tutte le studentesse, applicando, ai fini del proprio giudizio, relativamente agli studenti con disabilità, i criteri di cui all’articolo 314, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.».
In conclusione con un esplicito combinato disposto normativo di siffatta chiarezza ed univocità, dando per certo che se ne conoscano i relativi contenuti, nel prossimo futuro il docente di sostegno ( ma anche gli altri attori coi quali interagisce, compresi i genitori) dovrà assolutamente evitare – riferendosi all’alunno affidato – di parlare di un caso che gli appartiene in modo esclusivo, ma dovrà necessariamente ammettere in ogni occasione che i casi che gli sono assegnati per legge sono esattamente pari al numero degli alunni, degli studenti e studentesse che compongono l’intera classe.
Per l’effetto, ovviamente questo lo aggiungiamo con un pizzico di ironia, anche lo strumento che gli occorrerà per procedere allo svolgimento della sua funzione di “copertura” non potrà che essere adeguato a tale numero.
Il webinar di cui sopra si può rivedere al link https://youtu.be/YnS4wcWlImsQUI. Consiglio vivamente, per l’importanza dei contenuti della predetta formazione, che i genitori di alunni, studenti e studentesse possano riuscire a vederlo. A tal proposito, non posso non ringraziare l’Associazione che l’ha organizzato (Vorrei prendere il treno) e messo a disposizione sulla propria piattaforma, nonchè la “Federazione Osservatorio182 ” che vi ha collaborato. (sd)

